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La Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) risponde alle domande concernenti i temi seguenti:
  • l'iscrizione allo studio della medicina
    (tel. 031 306 60 55)
  • il riconoscimento dei diplomi universitari
    (tel. 031 306 60 41)
  • l'applicazione delle Direttive di Bologna come pure l'equivalenza della licenza e del diploma di master
    (tel. 031 306 60 33/35)
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Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria

del 9 dicembre 1999

I Cantoni firmatari del concordato,

visto l’art. 4 dell’Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997,
per rafforzare la collaborazione reciproca e con la Confederazione,

decidono:

Capitolo 1: Disposizioni generali


Art. 1 Scopo
  1. I Cantoni firmatari del presente concordato (di seguito Cantoni concordatari) intendono perseguire una politica universitaria nazionale coordinata al fine di promuovere la qualità dell’insegnamento e della ricerca universitaria. A questo scopo collaborano da una parte fra loro e dall’altra con la Confederazione.
  2. Per promuovere la qualità dell’insegnamento e della ricerca, si impegnano a favore:
    1. dell’istituzione di reti e di centri di competenze nel settore universitario;
    2. della competizione fra le università;
    3. dell’istituzione di condizioni quadro favorevoli alla cooperazione internazionale nel settore universitario;
    4. della valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.
Art. 2 Definizioni
  1. Sono considerati istituti del settore universitario ai sensi di questo concordato le università secondo l’art. 3 cpv. 1 LAU e le scuole universitarie professionali.
  2. Sono considerati Cantoni universitari quei Cantoni che si assumono l’onere principale di un’università riconosciuta come avente diritto ai sussidi federali in base alla Legge federale sull’aiuto alle università dell’8.10.1999.
Art. 3 Collaborazione fra università
  1. Le università realizzano la coordinazione e la collaborazione necessarie all’applicazione delle decisioni della Conferenza universitaria svizzera secondo l’art. 5 del presente concordato.
  2. Con riserva delle funzioni della Conferenza universitaria svizzera menzionate all’art. 5 del presente concordato, le università e le autorità cantonali conservano la competenza di prendere delle misure di coordinazione e di cooperazione.

Capitolo 2: Organizzazione


Art. 4 Conferenza universitaria svizzera
  1. Sulla base di una convenzione di cooperazione tra la Confederazione ed i Cantoni concordatari, può essere istituito un organo comune della politica universitaria (Conferenza universitaria svizzera), incaricato di coordinare a livello nazionale le attività della Confederazione (compreso il settore dei Politecnici federali) e dei Cantoni nel settore universitario. I Cantoni concordatari autorizzano i rispettivi governi a concludere questa convenzione.
  2. La Conferenza universitaria svizzera si compone:
    1. di due rappresentanti della Confederazione;
    2. di un rappresentante per ogni Cantone concordatario;
    3. di due rappresentanti dei Cantoni non universitari .
  3. I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% alla copertura dei costi della Conferenza universitaria svizzera.
  4. La convenzione di cooperazione definisce i principi del regolamento della Conferenza universitaria svizzera.
Art. 5 Competenze
  1. La convenzione di cooperazione può dichiarare la Conferenza universitaria svizzera competente per:
    1. emanare ordinamenti quadro sulla durata normale degli studi e il riconoscimento di unità di corsi e di diplomi finali che vincolano tutte le parti interessate;
    2. accordare sussidi subordinati a progetti ai sensi della LAU dell’08.10.99,
    3. valutare periodicamente l’attribuzione dei poli nazionali di ricerca nell’ottica della ripartizione a livello nazionale dei compiti tra le scuole universitarie;
    4. riconoscere istituti o cicli di studio;
    5. emanare direttive sulla valutazione dell’insegnamento e della ricerca;
    6. emanare direttive relative alla valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.
  2. La Conferenza universitaria svizzera formula raccomandazioni concernenti la collaborazione, la pianificazione pluriennale e una ripartizione equilibrata dei compiti nel settore universitario, all’attenzione della Confederazione e dei Cantoni universitari.
Art. 6 Decisioni
  1. Ogni membro della Conferenza universitaria svizzera ha diritto a un voto.
  2. Le decisioni ai sensi dell’articolo 5 cpv. 1 lett. a,c,d,e,f sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti di tutti i membri. Queste decisioni sono valevoli nella misura in cui i membri della Conferenza universitaria svizzera che le hanno approvate rappresentano più della metà degli studenti immatricolati nelle università rappresentate in seno alla Conferenza universitaria svizzera.
  3. Le decisioni ai sensi dell’art. 5 cpv 1 lett.b sono prese a maggioranza semplice dei voti del totale dei membri. Queste decisioni devono inoltre essere approvate dai membri che contribuiscono finanziariamente al progetto.
  4. Le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri. In caso di parità il voto del presidente è preponderante.
Art. 7 Accreditamento e garanzia della qualità
  1. La Confederazione, i Cantoni concordatari e le università garantiscono e sviluppano la qualità dell’insegnamento e della ricerca.
  2. A tale scopo i Cantoni concordatari autorizzano i loro rispettivi governi a istituire con la Confederazione un organo indipendente che si occupa dei seguenti compiti a favore della Conferenza universitaria svizzera:
    1. definire le esigenze legate alla garanzia della qualità e verificare regolarmente la loro osservanza;
    2. formulare proposte per attuare a livello nazionale una procedura che consenta di accreditare le istituzioni che intendono ottenere l’accreditamento per sé stesse oppure per taluni dei loro cicli di studio;
    3. verificare in base alle direttive stabilite dalla Conferenza universitaria la legittimità dell’accreditamento.
  3. La convenzione di cooperazione stabilisce le modalità tecniche, in particolare quelle che concernono l’organizzazione ed il finanziamento.
  4. I Cantoni concordatari si assumono al massimo il 50% delle spese riconosciute relative alla sorveglianza della garanzia della qualità e all’accreditamento.
Art. 8 Cooperazione con l’organo comune delle direzioni delle università svizzere
  1. La Conferenza universitaria svizzera collabora con l’organo comune delle direzioni delle università svizzere.
  2. La Conferenza universitaria svizzera può incaricare l’organo comune delle direzioni delle università svizzere della preparazione e della messa in opera delle sue decisioni. I costi relativi saranno presi a carico dal budget della Conferenza universitaria svizzera. La convenzione di cooperazione ne definisce le modalità.
Art. 9 Collaborazione con gli organi nazionali del settore delle Scuole universitarie professionali

La Conferenza universitaria svizzera collabora con gli organi nazionali del settore delle Scuole universitarie professionali.

Art. 10 Consultazione

  1. Su questioni importanti della politica universitaria svizzera, la Conferenza universitaria svizzera consulta le cerchie interessate, in particolare:
    1. le direzioni delle università svizzere;
    2. il corpo docente, il corpo intermedio e gli studenti;
    3. le organizzazioni dell’economia.

Capitolo 3: Disposizioni finali


Art. 11 Adesione al concordato
  1. Ogni Cantone universitario può aderire a questo concordato.
  2. L’adesione è comunicata al Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica.
Art. 12 Numero minimo di Cantoni firmatari

Il presente concordato entra in vigore unicamente con l’adesione della maggioranza dei Cantoni universitari. Rimane in vigore fino a che questo numero minimo è mantenuto.

Art. 13 Esecuzione

  1. I governi dei Cantoni firmatari sono incaricati dell’esecuzione di questo concordato. Sono in particolare incaricati di concludere con il Consiglio federale una convenzione di cooperazione ai sensi del presente concordato, integrandovi i Politecnici federali.
  2. Nel caso in cui la convenzione di cooperazione non possa essere conclusa o sia decaduta, i Cantoni prendono le misure necessarie alfine di assicurare la coordinazione della loro politica universitaria.
Art. 14 Denuncia

Il presente concordato può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

Berna, il 9 dicembre 1999

Consiglio della Conferenza universitaria svizzera

Il Presidente: Macheret
Il Segretario generale: Ischi
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ultimo aggiornamento: 15.06.05